GARANZIE DI CONTRATTO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE
FIDEIUSSIONI E CAUZIONI PER GARANZIE DI CONTRATTO
L'impresa aggiudicataria di un appalto deve prestare fideiussione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il capitolato di appalto. Tale fideiussione garantisce sostanzialmente la buona esecuzione dei lavori, rispetto del capitolato e il rispetto dei termini di consegna e ultimazione dei lavori. Esempi di tali fideiussioni sono:
FIDEIUSSIONI PER SVINCOLO O RITENUTE DI GARANZIA NEGLI APPALTI
L'ente appaltante effettua sui pagamenti concessi in base allo stato avanzamento lavori (S.A.L.) delle ritenute a ulteriore garanzia degli obblighi dell'impresa appaltatrice, che vengono svincolate solo dopo l'approvazione del collaudo. Tale fideiussione consente all'impresa appaltatrice di sostituire le ritenute maturate con una polizza fideiussoria in modo tale da ottenere il pagamento delle stesse in corso d'opera.
FIDEIUSSIONI PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
Tale cauzione garantisce il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di determinate attività come: agenzie di affari, scuole per conducenti di veicoli a motore, ricevitorie del lotto, agenzie di viaggio e turismo
FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI
Lo stato e gli altri enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni..) per favorire lo sviluppo economico di talune aree considerate depresse, concedono contributi a fondo perduto per l'avviamento e l'espansione di nuove attività in tale aree. I soggetti richiedenti, una volta maturato il contributo, possono ottenere un'anticipazione, previa prestazione di apposita fideiussione che garantisca l'effettiva realizzazione delle opere e delle attività per le quali è stato approvato il contributo.
FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLE CONVENZIONI PER LA COLTIVAZIONE DI CAVE
Le regioni o i comuni, se delegati da queste, per rilasciare la concessione che autorizza la coltivazione di cave e torbiere esistenti sul territorio, richiedono un'apposita fideiussione a garanzia degli obblighi previsti nella convenzione, con particolare riferimento alla qualità e qualità e quantità di minerali estraibili, alle modalità di coltivazione delle aree e al ripristino delle medesime al termine dell'attività a tutela di esigenze ambientali ritenute primarie.
FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI
Le imprese che si occupano del trasporto dei rifiuti oltre i confini nazionali, garantiscono la Pubblica amministrazione dei costi che questa deve sostenere per la bonifica dei siti inquinanti e delle spese per recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi fino al ricevimento da parte delle competenti autorità del certificato di avvenuto corretto smaltimento.
FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTI ECCEZIONALI SU STRADE PUBBLICHE
Per ottenere l'autorizzazione a circolare su strade pubbliche con veicoli classificati “eccezionali”, i soggetti interessati possono stipulare una polizza fideiussoria a garanzia degli eventuali danni che potrebbero arrecare a cose e persone in dipendenza del transito del veicolo.
FIDEIUSSIONI PER GARANZIE DÌ CONTRATTO
• per fornitura continuativa dei beni
• per prestazioni continuative di servizi
• per appalti
• per locazioni di immobili
• per locazioni di aziende e/o rami d’azienda
• per concessione di licenze, mandati, rappresentanze, depositi
• per preliminari di compravendita
• per l’adempimento di ogni tipo obbligazioni di “fare” e di “dare” scaturenti da pattuizioni fra le parti
CAUZIONI PER PPALTI PUBBLICI
CAUZIONI PER BENEFICIARI PUBBLICI
Garantiscono obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, per il rispetto di obblighi contrattuali:
CAUZIONI PER CONCESSIONI PUBBLICHE
Garantiscono obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, per il rispetto di obblighi contrattuali in merito all'ottenimento di concessioni pubbliche:
La fideiussione è un contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia di un terzo (banca o assicurazione) che si obbliga verso il creditore a garantire l'adempimento del debitore.
La fideiussione o polizza fideiussoria è un contratto con il quale la compagnia assicurativa, l’intermediario finanziario o la banca, si fa carico dell’impegno preso dal contraente, garantendo per esso l’adempimento degli accordi pattuiti nei confronti del Beneficiario.
Questa fideiussione è dunque un accordo che disciplina il rapporto fra tre soggetti:
il contraente: soggetto che è tenuto a fornire una garanzia, ma impossibilitato a fornire l’intera copertura economica
il beneficiario: soggetto che beneficia della fideiussione o polizza fideiussoria come garanzia dell’adempimento dell’impegno sottoscritto da parte del contraente
il fideiussore: ovvero la compagnia assicurativa, l’intermediario finanziario o la banca
Esistono fondamentalmente due macrocategorie di fideiussioni: la fideiussione bancaria e la fideiussione assicurativa. In Italia sono molto diffuse le prime anche se l’abitudine a rivolgersi alle compagnie assicurative si sta sviluppando sempre di più, in linea con quello che accade già da tempo negli altri paesi Europei.
In particolare, la fideiussione bancaria è un contratto fra tre soggetti principali: la banca, il creditore e il debitore.
Con questo contratto un istituto bancario garantisce la copertura di eventuali danni di natura patrimoniale nei confronti di un creditore, nei casi in cui il debitore non rispetti i suoi impegni economici. Giuridicamente la banca rappresenta l’istituto garante del debito del cliente.
Per l’emissione della polizza fideiussoria, l’istituto bancario richiede generalmente al debitore una percentuale della fideiussione garantita pari anche al 100% della quota totale. Per il creditore la copertura del debito è assicurata, ma il debitore è obbligato a congelare il proprio capitale senza poter disporre di alcuna operazione di sua eventuale necessità.
La polizza fideiussoria assicurativa è una forma simile di contratto con il quale la compagnia assicurativa o un ente bancario, garantisce al contraente l’adempimento degli accordi pattuiti nei confronti del beneficiario. In questo caso i soggetti coinvolti sono:
• il contraente: che deve fornire una garanzia ma è nella situazione di non poter garantire l’intera copertura patrimoniale;
• il beneficiario: che beneficia della polizza fideiussoria assicurativacome forma di garanzia dell’adempimento dell’impegno sottoscritto dal contraente o debitore principale;
• il fideiussore: ossia l’agenzia assicurativa o l’istituto bancario che garantisce il pagamento dell’insolvenza eventuale del contraente.
Se ci sono tutti i requisiti, legali ed economici, si può procedere all’emissione della garanzia assicurativa che comprende -tra gli altri dati- principalmente:
• l’importo garantito al beneficiario nell’eventualità il contraente risulti inadempiente;
• la duratadel contratto stipulato;
• il premiorelativo della polizza (costo della fideiussione).
Società di Capitali:
Bilanci completi di Nota Integrativa degli ultimi due esercizi
Situazione Patrimoniale dell'anno in corso
Visura Camerale
Modello Unico della Società anno precedente ed anno in corso con relative ricevute di presentazione
Modello Unico del legale rappresentante
Documento identità e codice fiscale del legale rappresentante
Ditte individuali / SAS / SNC
Modello Unico della Società anno precedente ed anno in corso con relative ricevute di presentazione
Situazione Contabile dell'anno in corso
Visura Camerale
Modello Unico della Società anno precedente ed anno in corso con relative ricevute di presentazione
Modello Unico del legale rappresentante
Documento identità e codice fiscale del legale rappresentante
Privati
Modello CUD
Documento identità e codice fiscale
Busta paga
La prima richiesta è una obbligazione autonoma del garante e la sua efficacia si esplica con la semplice richiesta da parte del beneficiario, indipendentemente dall'esistenza di una inadempienza o irregolarità di un eventuale rapporto contrattuale collegato. Occorre tuttavia notare che molte legislazioni nazionali impongono limiti a questo "sganciamento" della garanzia a prima richiesta dal contratto commerciale sottostante, riconoscendo in particolare al garante la possibilità di legittimamente opporsi ("exceptio doli") a una richiesta di pagamento (escussione) la cui natura fraudolenta risulti di evidente e immediata prova.
In caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal terzo , la mera scadenza del termine - SENZA IL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - rende il debitore in ritardo e, al contempo , legittima il creditore ad agire direttamente nei confronti del garante
Il coobbligato è la figura che si fa garante, affiancando il contraente e intervenendo a favore del beneficiario secondo quanto compreso nella fideiussione. A volte vengono richiesti per rafforzare il richiedente per requisiti posseduti troppo bassi rispetto al contratto da garantire
Prevede che il fideiussore sia obbligato a coprire l’intero ammontare del debito col proprio patrimonio, beni immobili compresi. Il creditore può rivolgersi anche direttamente al garante (fideiussore) se il debitore risulta già un cattivo pagatore o se non ha riposto positivamente a solleciti da parte del creditore.
Prevede che il fideiussore garantisca per i debiti presenti e futuri del contraente. Questa formula è possibile solo se si stabilisce preventivamente un tetto massimo per la copertura del debito. Più semplicemente il debito che può essere coperto da fideiussore può aumentare rispetto alla somma di partenza, ma mai oltre un certo limite.
Il garante è obbligato a versare solo una parte del debito, tutto ciò va chiaramente definito in sede di stipula del contratto. Simile alla fideiussione parziale è quella pro-quota, dove più fideiussori dividono in altrettante parti il debito totale.
In questo caso se uno dei fideiussori dovesse venire meno, i restanti dovrebbero dividere fra di loro la parte venuta a mancare, ammortizzando il debito. Ora che sono chiari i principali tipi di fideiussione, passiamo a specificare cosa cambia da una fideiussione a un’altra in base ai soggetti abilitati a rilasciarne una.
Prima di tutto il richiedente deve fare la richiesta di escussione per mezzo lettera raccomandata seguendo la procedura prevista sul contratto e recapitarla presso l'ente fideiussorio. Da qui, a seconda della tipologia di escussione pattuita (a prima richiesta o a perdita definitiva) verrà perseguito l'iter predefinito.
La Fideiussione consegnataVi dal Contraente, con firma scansionata, è un documento cartaceo che riproduce, in copia conforme all'originale, la garanzia da noi emessa informaticamente con firma digitale "forte" nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici così come indicate nel DPCM del 22 febbraio 2013.
A termine di legge il documento sottoscritto con firma digitale "forte" ha le seguenti caratteristiche di:
Autenticità: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell' identità del sottoscrittore
Integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione
Non ripudio: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore
Tali caratteristiche lo rendono pertanto giuridicamente valido al pari di un documento sottoscritto con firma autografa, autenticata da pubblico ufficiale
Gli oneri di urbanizzazione sono i tributi dovuti per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie. Il Comune determina le modalità di presentazione del progetto e di valutazione della congruità tecnico-economica. Una volta collaudate, le opere in questione diventano di proprietà comunale.
Si distinguono in:
oneri di urbanizzazione primaria, dovuti per la realizzazione di strade, spazi di sosta o parcheggio, fognature, reti di distribuzione (elettricità, acqua, gas), cavidotti per telecomunicazioni, illuminazione pubblica, spazi di verde attrezzato
oneri di urbanizzazione secondaria, dovuti per la realizzazione di scuole, delegazioni comunali, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e culturali
Gli interventi che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggetti al rilascio del permesso di costruire. Il rilascio di tale permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato “la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” (art. 16 comma 1 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380) e successive modificazioni. Il calcolo degli oneri sul costo di costruzione cambia da Comune a Comune, in ragione di alcuni parametri propri (popolazione, indice di abitanti a mq, essere Comunità montana, ecc.) ma fa comunque riferimento al D.M. 801 del 10 maggio 1977 e si ottiene moltiplicando il costo a mq per la superficie residenziale, non residenziale, accessoria, le logge, i balconi etc., computati singolarmente, dell’immobile da realizzare. Sono le stesse amministrazioni locali a fornire un’opportuna tabella con i costi a mq delle singole superfici.
Il pagamento degli oneri può essere corrisposto in unica soluzione oppure in forma rateizzata con le seguenti modalità:
• – 50% all’atto del rilascio del permesso di costruire (nel caso di presentazione di DIA o SCIA prima dell’inizio dei lavori);
• – 25% entro 1 anno dalla data di riferimento di cui sopra;
• – 25% entro 2 anni dalla stessa data.
La fideiussione decennale postuma tutela l’acquirente contro i danni materiali e i danni diretti, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale dell’immobile oppure da gravi difetti costruttivi, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione del fabbricato.
La decennale postuma ha validità per tutti gli immobili, ancora da edificare per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire La fideiussione prevede:
• Contraente: Colui che andrà a realizzare materialmente l’immobile, o semplicemente colui che ne promette la vendita, il buono stato e la messa in sicurezza;
• Garante: L’ente erogante della fideiussione;
• Beneficiario: L’acquirente dell’immobile edificato o ristrutturato.
Il compratore può chiedere il versamento di un anticipo a fronte dell’impegno di quest’ultimo nel realizzare un immobile; a sua volta l’acquirente potrà richiedere al venditore una Fideiussione a Garanzia degli Acconti Versati, che garantisca la restituzione dei versamenti già effettuati e anticipati, qualora non venissero rispettati gli impegni contrattuali concordati.
• favorire l’adempimento degli obblighi contrattuali;
• garantire la restituzione delle somme anticipate, in caso di mancata realizzazione del bene oggetto di vendita.
Un caso particolare di garanzia degli acconti versati è rappresentata dalla garanzia richiesta alle imprese edili in merito gli acconti versati dai futuri acquirenti di un immobile da edificare o ristrutturare.
La Legge 2 agosto 2004 n. 210 “Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” e il relativo D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122 “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210“, hanno introdotto nuovi obblighi per le imprese edili al fine di garantire il più possibile il futuro acquirente di un immobile.
Per le società che vantano un credito nei confronti degli Enti Governativi è possibile richiedere il rimborso IVA, previa presentazione di una fideiussione per rimborso IVA, per i seguenti casi:
• cessazione dell’attività da parte di un’azienda;
• differenze tra aliquota media su vendite e acquisti;
• prevalenza di operazioni non imponibili;
• acquisti di beni ammortizzabili;
• maggioranza di operazioni non territoriali;
• quando il creditore è un soggetto non residente.
E’ possibile richiedere, agli Enti Governativi, il rimborso IVA per un credito di importo pari o superiore a € 2.582,28 fino ad un tetto massimo di € 516.456,90.
E’ consentito il rimborso di crediti inferiori a Euro 2.582,28 solo in caso di cessazione dell’attività oppure in presenza di situazione creditoria che permane da almeno un triennio, con la limitazione, in questo caso, che si può ottenere l’erogazione per l’importo inferiore fra i tre crediti esposti nelle rispettive dichiarazioni.
Per i rimborsi di importo superiore a € 15.000 la richiesta deve avvenire tramite:
• modello VR in caso di rimborso IVA annuale
• modello TR in caso di rimborso IVA trimestrale
La fideiussione per rimborso IVA ha una durata triennale e non prevede proroghe. Il premio totale per questo genere di fideiussione varia in maniera sostanziale a seconda dell’ente erogante e può oscillare tra l’1% e il 3% dell’ammontare da garantire indipendentemente dalla durata.
Fideiussioni a garanzia del recupero ambientale, a beneficio degli Enti Pubblici, a garanzia degli obblighi di smantellamento e ripristino dei siti, come stabilito ai sensi di legge, in caso di:
• inattività;
• dismissione;
• chiusura di impianti fotovoltaici, discariche, cave di estrazione materiali
Nei contratti di fornitura commerciale, le controparti adempiano alle obbligazioni contrattuali assunte. In speciale modo il rispetto dei termini di pagamento. Sempre più spesso le parti richiedono garanzie reciproche nelle operazioni di compravendita. Nella maggior parte dei casi fornitore e committente decidono di comune accordo che tali garanzie vengano prestate sotto forma di fideiussioni. La Fideiussione Garanzia di Pagamento è rilasciata a garanzia del puntuale pagamento, alle scadenze pattuite, di crediti derivanti da un contratto di fornitura.Questa fideiussione vede, il fornitore come beneficiario della garanzia e l’acquirente come contraente. Per il contraente la fideiussione potrà essere utilizzata, oltre che a garantire la fornitura, anche a migliorare le proprie condizioni di acquisto.La durata della Garanzia di Pagamento varia a seconda delle condizioni di pagamento del contratto di fornitura stipulato. La durata della Garanzia di Pagamento varia a seconda delle condizioni di pagamento del contratto di fornitura stipulato.
La fideiussione per locazione, è una particolare tipologia di fidejussione che sempre più spesso i proprietari di immobili richiedono a garanzia del pagamento dei contratti di locazione ad uso commerciale o residenziale. La garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata in favore del proprietario per garantire:
• il pagamento dei canoni di locazione;
• deposito cauzionale;
• l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
Il prezzo di mercato di una fideiussione per locazione o affitto oscilla tra dell’1,5% ed il 2.5% annuo del massimale garantito. il premio è unico ed anticipato per l’intera durata contrattuale, ovvero fino alla data dell’eventuale rinnovo (4 o 6 anni)
Per favorire lo sviluppo economico, gli enti pubblici, mediante appositi bandi,erogano contributi europei, nazionali o regionali oppure finanziamenti, anche a fondo perduto, per le l’ incremento delle attività oggetto del contributo. Per ottenere l’anticipo sul contributo o finanziamento pubblico, l’aggiudicatario del bando, ha necessità di presentare una fideiussione da rilasciare in favore dell’Ente Governativo che ha indetto il bando. La garanzia fideiussoria ha la funzione di garantire l’effettiva realizzazione dell’opera oggetto del finanziamento e il corretto utilizzo dei fondi .
La polizza CAR è un contratto assicurativo che copre tutti gli eventuali danni che può subire l'opera in fase di costruzione, compreso la responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione dei lavori, in un periodo che inizia dall'apertura del cantiere e termina alla data di certificazione dell'ultimazione dei lavori
Decennale Postuma è un prodotto assicurativo rivolto a tutte le aziende che debbano assicurare l'immobile realizzato per i successivi dieci anni a partire dal termine dei lavori, per i danni materiali e diretti causati da rovina totale o parziale dell'immobile stesso, o da gravi difetti costruttivi.
La garanzia decennale, per i gravi difetti prevista dall'art. 1669 c.c., decorre dalla data di compimento dell'immobile. Una parte della giurisprudenza afferma che l'immobile è terminato quando il direttore dei lavori o il costruttore comunica al Comune che i lavori sono ultimati.
P.IVA/Codice fiscale e numero d’iscrizione: IT 05164710872 del Registro delle Imprese di Catania CT
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1360664
Resp. Intermediazione Virzi Elisa Concetta
Iscritta al R.U.I IVASS sezione E n. 490043 Intermediari assicurativi e riassicurativi dal 22/05/2014
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO PREVENTIVI E QUOTAZIONI : Via Carmelo Abate 42 - 95125 Catania
SEDE LEGALE : Via del Bosco 160 B - 95125 Catania
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